La narrazione secondo cui l’Europa starebbe scivolando verso una “deriva censoria” a causa delle politiche di prevenzione e contrasto dei discorsi d’odio, emersa in occasione del VII Vertice Transatlantico organizzato presso il Parlamento europeo dal Gruppo ECR, Patriots for Europe e dal Political Network for Values, si pone in antitesi con la ratio del Digital Services Act (DSA), ispirato ai principi fondamentali sanciti espressamente dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, tra cui la libertà di espressione e d’informazione, da contemperare con la dignità umana e il diritto alla non discriminazione (rispettivamente art. 11, art. 1 e art. 21 della Carta).
Le norme europee (a partire dal DSA) non colpiscono il dissenso, ma mirano a limitare la diffusione sistemica di contenuti che incitano alla violenza, alla discriminazione e alla disumanizzazione di persone e gruppi sociali in ragione di caratteristiche dell’identità.
Di più, il considerando n. 3 specifica come la responsabilizzazione dei prestatori di servizi intermediari sia essenziale ai fini del godimento, per i singoli, della libertà di espressione e di informazione, della libertà di impresa, del diritto alla non discriminazione e del conseguimento di un livello elevato di protezione e, a ben vedere, di tutti i diritti fondamentali previsti dalla Carta.
In questa prospettiva, il DSA introduce la figura del “segnalatore attendibile” (art. 22), che può essere ricoperta da soggetti indipendenti e competenti per materia, previa apposita procedura e sulla base dei criteri ivi previsti; le relative segnalazioni sono trattate con priorità e decise senza indebito ritardo dai fornitori di piattaforme online.
La Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio, confortata anche dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di manifestazione della libertà del pensiero, lo ribadisce da anni: i discorsi d’odio non sono opinioni, ma atti sociali che producono conseguenze concrete e possono alimentare spirali di violenza ed esclusione.
In questo senso si muove il DSA, che prevede meccanismi di intervento compatibili con la libertà di manifestazione del pensiero.
La libertà d’espressione, infatti, quando non sfocia nell’istigazione e nella propaganda all’odio, rappresenta un elemento fondante del contraddittorio che può e, anzi, deve ispirare le democrazie e lo Stato di diritto, così come esplicitato, sul piano sovranazionale, nella Raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa sulla lotta contro i discorsi d’odio.
Quest’ultima afferma, tra l’altro, che l’inerzia rispetto alla diffusione del discorso online sulle piattaforme rischia di rendere strutturale, nella peggiore delle ipotesi, una forma di ingerenza nel diritto al rispetto della dignità e della vita privata, nonché alla non discriminazione.
È dunque significativo che a denunciare una presunta “censura” siano organizzazioni e think tank che, in via esemplificativa,
- si oppongono ai diritti delle persone LGBTQIA+,
- sostengono le cosiddette “terapie di conversione”,
- promuovono teorie complottiste come la “grande sostituzione”,
- hanno lavorato attivamente per la compressione dei diritti riproduttivi, come dimostra il ruolo di ADF International nel ribaltamento di Roe v. Wade.
Rovesciare il significato delle parole, chiamare “libertà” ciò che è discriminazione e “censura” ciò che è tutela, costituisce una strategia finalizzata a delegittimare gli strumenti democratici di protezione delle persone più esposte all’odio: donne, persone LGBTQIA+, persone migranti, minoranze religiose ed etniche.
La presenza di un discorso online regolamentato e orientato ai principi dell’Unione europea tutela tutti gli individui, anche quelli che oggi non sono esposti all’odio e che, un domani, potrebbero esserlo.
Il contrasto ai contenuti illegittimi cui fa riferimento il DSA riposa sui fondamenti giuridico-culturali dell’Unione Europea, che certamente non sono partigiani, bensì universali: libertà di manifestazione del pensiero fintanto che non si inveri in forme di discriminazione.
La Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio continuerà a dirlo con chiarezza: una democrazia che tollera l’odio sistemico non è più una democrazia pienamente libera.
Difendere chi subisce violenza verbale e simbolica non è un limite alla libertà degli altri, bensì la rimozione di un ostacolo allo sviluppo della libertà personale (e, quindi, anche di manifestazione del pensiero) di chi è colpito.