Osservazioni sulle leggi contro la discriminazione

da | Gen 27, 2021 | Advocacy

L’Avvocato Stefano Chinotti, Presidente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, ha commentato la proposta di legge in materia di discriminazione o violenza per motivi di genere, orientamento sessuale e identità di genere.

 Le proposte di legge in esame vogliono emendare un vuoto di tutela che si è venuto a creare in seguito all’introduzione delle leggi Reale e Mancino, poi confluite in parte nel codice penale. Quest’ultimo tutela dalla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi e nazionali, mentre la tutela dei disabili è garantita dall’art. 36 della legge 104 del 1992.
Nel perimetro mancano tuttavia le vulnerabilità fondate sul genere (maschile e femminile), orientamento sessuale e identità di genere, categorie trattate da due proposte di legge, rispettivamente dagli onorevoli Boldrini e Bartolozzi.

Sono numerose le ragioni per cui è necessaria una legge in materia di discriminazione e violenza per ragioni di genere, orientamento sessuale e identità di genere.

  • Sulla tutela penale alle persone con vulnerabilità l’Italia è il fanalino di coda del mondo occidentale, sia in ambito europeo che extra-europeo, dove la maggior parte dei Paesi hanno già adottato provvedimenti da tempo.
  • Principio di razionalità della legge: se le condizioni personali relative all’appartenenza razziale, etnica e religiosa e alla disabilità godono di tutela penale, la medesima tutela deve allora venire accordata anche ad altri fattori di rischio quali il genere, l’orientamento sessuale e l’identità di genere.
  • Dati statistici (OSCAD e UNAR): discriminazione e violenza per ragioni di genere, orientamento sessuale e identità di genere costituiscono un fattore di grave allarme sociale. I dati pesano anche dal punto di vista economico, visto che le agenzie di valutazione degli Stati, per i loro rating destinati agli stranieri residenti e ai turisti, prendono in considerazione la sicurezza delle donne e delle persone LGBTI.

Quanto alle ragioni di chi si oppone alle proposte di legge in materia di discriminazione o violenza per motivi di genere, orientamento sessuale e identità di genere:

  • Questo strumento di tutela non è completamente nuovo, come sostengono alcuni, ma viene ampliato quello già esistente, che già tutela le vittime di discriminazione per razza e altri fattori di vulnerabilità. L’orientamento sessuale è assimilabile a tali fattori.
  • Per quanto riguarda la presunta mancanza di determinatezza del reato -altro argomento opposto a queste proposte di legge- i concetti di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere sono di uso comune e intelligibili sia da parte dei cittadini che dei giudici, tanto che non si è resa necessaria una loro definizione in alcuna legislazione straniera.
  • Quanto alla possibile lesione alla libertà di espressione, si ricorda che la Corte costituzionale, la Corte di Cassazione e della Corte EDU sono concordi nel ritenere che la libertà di espressione può essere legittimamente arginata, quando leda diritti e libertà costituzionalmente e/o convenzionalmente protetti, quali la dignità umana, il diritto all’identità personale l’eguaglianza, il divieto di discriminazione, la libertà personale (in particolare la libertà morale e sessuale), il diritto alla vita privata e familiare, l’onore e la reputazione. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare, non solo ha affermato la legittimità di una legislazione penale che sanzioni gli atti e i discorsi di discriminazione (hate speech) ai danni delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, ma ha condannato gli Stati coinvolti per non aver predisposto idonee misure di contrasto a tali fenomeni.

Per ciò che riguarda l’Italia, la legge non persegue le opinioni o il mero incitamento, ma solo gli atti di vera e propria discriminazione concreta e fattiva, in circostanze di luogo e di tempo individuate e ai danni di soggetti determinati, o di istigazione alla discriminazione, che presuppone “un nesso tra parola e atti violenti o discriminatori”, cioè quelli atti ad essere tradotti in azione.

Da segnalare la proposta dell’onorevole Perantoni, che introduce elementi di prevenzione quali l’introduzione della giornata contro l’omofobia, la bi-fobia e la transfobia; l’istituzionalizzazione di un sistema di raccolta statistica dei dati sui reati di matrice discriminatoria; l’ampliamento del ricorso al supporto dei centri anti-violenza. Questa proposta di legge inoltre ammette la vittima al patrocinio a carico dello Stato, e le consente l’accesso al favore processuale previsto per le condizioni di particolare vulnerabilità.