Commento al DDL Zan

da | Gen 27, 2021 | Advocacy

L’Avvocato Matteo Mammini spiega i punti fondamentali del DDL Zan (Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere) approvato alla Camera lo scorso novembre 2020.

“È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”: l’articolo 604 del Codice Penale verrà modificato dal DDL Zan, che aggiunge ai motivi di discriminazione quelli di orientamento sessuale o identità di genere.

Perché questa legge? In realtà le sue basi si fondano su principi fondamentali del nostro sistema già sanciti dalla Costituzione del 1948.

L’art. 3 della Costituzione recita infatti: “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”. La legge è stata scritta in un’Italia reduce dal fascismo e dalle leggi razziali. Anche se non sono stati citati esplicitamente orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, possiamo affermare con certezza che questi rientrino nelle “condizioni personali e sociali”. Il secondo comma dell’art. 3 va oltre alla dichiarazione di principio e impone allo Stato di adoperarsi affinché non vi siano discriminazioni.
La XII disposizione transitoria e finale vieta infine la ricostituzione del partito fascista e in ogni caso quella di gruppi di più di 5 persone con finalità antidemocratiche o di propaganda razzista.
Anche l’art. 2 sancisce il divieto di discriminazione, garantendo i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui il più importante è quello di esistere.

Molte altre sono le leggi che sono state create in Italia, in Europa e nel mondo contro il crimine d’odio: la Convenzione di New York (1966); la legge 674/75 nota come Legge Mancino o anti-naziskin; il rapporto Hate Crimes dell’OSCE (2009); due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; l’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea “Non discriminazione”.

È importante a questo punto dare alcune definizioni precise, contenute anche nelle leggi stesse per garantire la certezza del diritto, poiché spesso mancano chiarezza e cultura sull’argomento.

Cos’è il crimine d’odio? È quello che viene commesso unicamente sulla base di elemento di discriminazione, dove l’aggressore sceglie la vittima per le caratteristiche possedute dalla vittima secondo l’aggressore. Quest’ultimo non aggredisce solamente la vittima, ma tutto il gruppo di appartenenza e perciò la punizione deve essere maggiore.

Che cos’è l’identità di genere? Il disegno legge Zan all’art. 1 la descrive come “identificazione percepita e manifesta di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dal percorso di transizione” . Una percezione di se stessi cioè come uomo o donna, o come entrambi o nessuno dei due.

Nonostante le intenzioni del DDL Zan tuttavia, anche dopo la sua approvazione sarà ancora possibile purtroppo odiare e discriminare. L’art. 4 sulla libertà di espressione infatti salva i discorsi d’odio, purché non portino a compimento il crimine. Questo nonostante una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2012 abbia sancito che la propaganda basata sull’omofobia non rientra nella libertà di espressione.

Il discorso d’odio invece va contrastato, soprattutto in Italia, che secondo un’indagine svolta dall’UE si guadagna un poco ambito podio per quanto riguarda l’omofobia, grazie ad altissime percentuali di linguaggio offensivo usato dai politici, di discorsi allusivi nella vita quotidiana e di aggressioni e molestie alle persone LGBT.

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L’Avv. Matteo Mammini è membro del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e coordinatore per la materia LGB della Taskforce di Amnesty. Dal 2014 difende in giudizio e tutela i diritti delle persone LGBT.