Dal 2006, l’ASGI gestisce un servizio antidiscriminazione che offre supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia. Questo servizio si articola in un coordinamento centrale e diverse antenne territoriali, con l’obiettivo di monitorare le discriminazioni, in particolare quelle istituzionali, nei confronti delle persone straniere.
Grazie al ricorso promosso da ASGI e dal sig. Diaby, con la sentenza n.361/2025, è stata accertata e sanzionata la molestia discriminatoria compiuta dal partito “Die Südtiroler Freiheit” durante la campagna elettorale del 2023.
Nei manifesti diffusi dal partito, veniva trasmesso un messaggio esplicitamente razzista, rafforzando lo stereotipo per cui le persone nere o di origine africana sarebbero più inclini alla violenza e alla criminalità.
Secondo il Tribunale, quel manifesto ha configurato una molestia discriminatoria ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.lgs. 215/2003.
Gli avvocati Chiara Bongiorno e Alberto Guariso, legali di ASGI, sottolineano come questa decisione si inserisca nella linea già tracciata anche dalla Corte di Cassazione, che ha più volte stabilito che la comunicazione politica deve rispettare i principi costituzionali, evitando di alimentare esclusione e ostilità verso gruppi vulnerabili.
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